La presenza di un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 (secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli con la circolare 14 dicembre 2021, n. 40/2021) non osta alla procedura di rimborso ex art. 38-ter del D.P.R. n. 633/1972: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 9 maggio 2022, n. 248 .
In particolare:
Con la richiamata circolare n. 40/2021, l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli aveva affermato che “Ancorché non stabilito nell’UE, l’importatore deve, comunque, essere identificato ai fini doganali, attraverso l’attribuzione di un codice EORI (art. 9 CDU) a cui deve essere collegata la partita IVA rilasciatagli direttamente a seguito di identificazione fiscale diretta nel Paese membro dell’UE o quella del rappresentante fiscale nominato nello Stato Membro nel quale lo stesso effettua le operazioni doganali”.
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