In capo ai contribuenti e agli intermediari non sussiste alcun obbligo di modificare i dati precalcolati forniti dall’Agenzia delle Entrate ai fini del calcolo degli ISA; tuttavia è possibile modificarli al fine di “disattivare eventuali criticità evidenziate dagli indicatori elementari di anomalia, e di dichiarare ulteriori componenti positivi per migliorare il punteggio degli indicatori elementari che concorrono al calcolo dell’ISA”: lo ha precisato ieri l’Agenzia delle Entrate nel corso della Videoconferenza organizzata dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti in collaborazione con Sose.
Di conseguenza, in presenza di criticità evidenziate dagli indicatori elementari di anomalia, il contribuente, una volta verificati i dati precalcolati, potrà modificarli e calcolare nuovamente il proprio ISA con i dati modificati.
Viene tuttavia precisato che nel caso in cui l’ISA venga calcolato dal contribuente senza modificare i dati forniti dall’Agenzia, l’esito dell’applicazione dello stesso sarà ordinariamente non soggetto a contestazioni da parte dell’Agenzia per quanto attiene ai valori delle variabili precalcolate fornite e non modificate.
Fatto salvo questo principio di carattere generale, l’Agenzia conferma comunque l’impossibilità di modificare il valore delle seguenti variabili:
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