OIC: semplificazioni per le imprese di piccole dimensioni
L’Organismo Italiano di Contabilità, OIC, ha pubblicato il Feedback Statement in tema di semplificazioni contabili per le piccole imprese.
Il documento riepiloga le risultanze della consultazione avviata nel 2024 evidenziando un diffuso consenso sull’esigenza di prevedere delle regole contabili semplificate per le piccole e micro imprese. Altro aspetto importante di tale documento è la comparazione con quanto svolto in materia di regole contabili per le PMI dai principali paesi Europei.
A corredo di tale lavoro di analisi, vengono individuate delle possibili linee di intervento dell’OIC.
Circa il 50% delle imprese che hanno partecipato alla consultazione sono imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria, il 45% redige il bilancio ai sensi dell’art. 2435-bis c.c. (bilancio in forma abbreviata) ed il restante 5% redige il bilancio ai sensi dell’art. 2435-ter c.c. (bilancio delle microimprese).
Analizzando le risposte, la maggioranza (circa l’80%) dei partecipanti alla consultazione ritiene utile predisporre un unico principio contabile per le piccole imprese. Tuttavia, si segnala che il 75% delle “Big Four” è contrario, mentre la maggior parte (73%) delle altre società di revisione è favorevole alla predisposizione di un unico principio contabile per le piccole imprese.
Stessa indicazione viene fuori per le microimprese, anche in questo caso, la maggioranza (circa l’80%) dei partecipanti alla consultazione ritiene utile predisporre un unico principio contabile per le micro imprese.
Tuttavia tutte le Big Four e la maggior parte (54%) delle altre società di revisione è contraria alla predisposizione di un unico principio contabile per le micro imprese.
Ulteriore questionario riguarda le eventuali difficoltà sorte nell’applicare il postulato di bilancio della prevalenza della sostanza sulla forma.
Sul tema dell’applicazione del postulato della sostanza sulla forma è stato segnalato che:
- l’applicazione del postulato della prevalenza della sostanza sulla forma richiede valutazioni complesse ed onerose per le piccole imprese che hanno dipartimenti amministrativi poco strutturati.
- Il principio della sostanza sulla forma è sancito solo in termini generali e non è codificato per concrete fattispecie quali: contratti di affitto di azienda, casi di comodato d’uso gratuito, contratti di stock option, contratti di vendite con clausole specifiche che rendono poco chiaro il trasferimento dei rischi e benefici, casi di segmentazione/combinazione di contratti.
- Poco chiara la coerenza tra ilmetodo patrimoniale nel leasing (mancato utilizzo del metodo finanziario con conseguente compilazione del prospetto informativo in nota integrativa) e applicazione del postulato della sostanza sulla forma.
- Difficoltà a far comprendere il principio al piccolo imprenditore.
Tra le voci di bilancio per le quali sono state segnalate difficoltà rispetto all’applicazione dei principi contabili: lavori in corso, fondi, rimanenze; ecc.
Proprio sulle rimanenze, i partecipanti alla consultazione hanno riscontrato le seguenti problematiche nell’applicare l’OIC 13 – Rimanenze.
In particolare, è stato evidenziato che: nelle piccole imprese non sono presenti adeguati sistemi gestionali in grado di produrre dati necessari al calcolo del LIFO, del FIFO, del costo di produzione e dei tempi di rigiro del magazzino; non è semplice stimare il valore di realizzazione desunto dall’andamento del mercato in presenza di prezzi di mercato volatili; non è semplice individuare il momento del trasferimento dei rischi e benefici (ad esempio nelle transazioni internazionali).