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Rimborsi Irap, la Cassazione precisa l’ambito di applicazione temporale del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201

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In materia di Irap, ai fini della deducibilità del costo del lavoro, la disciplina introdotta dall’art. 2 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica anche ai rimborsi relativi ai periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, soltanto se – alla data di entrata in vigore del decreto (6 dicembre 2011) –  era ancora pendente il termine di cui all’art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Invece, qualora entro il termine di cui al citato art. 38 sia stata presentata istanza di rimborso, resta ferma la disciplina dettata dall’art. 6 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modifiche dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, in relazione ai periodi di imposta per i quali fosse stata già presentata; in questa seconda ipotesi, peraltro, il rimborso è dovuto nella misura massima del 10 per cento dell’Irap dell’anno di competenza, riferita forfettariamente a interessi e spese per il personale (in tal senso si richiamano le pronunce della Corte di Cassazione nn. 19 aprile 2019, n. 11087, e 6 giugno 2019, n. 15341).

Tale principio è stato confermato ora dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 29 aprile 2019, n. 25522, depositata lo scorso 10 ottobre. Ai sensi del richiamato art. 2 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 è ammesso in deduzione (ai sensi dell’art. 99, comma 1, del Tuir) un importo pari all’Irap determinata ai sensi degli articoli 55-bis67 e 8 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’art. 11, commi 1 , lettera a), 1-bis4-bis 4-bis.1 , del medesimo D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

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