Nell’ambito di una separazione tra coniugi, gli accordi che prevedano atti comportanti trasferimenti patrimoniali dall’uno all’altro coniuge o a favore dei figli, devono essere intesi come specifici aspetti della “negoziazione globale” che i coniugi pongono in essere all’atto della separazione o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In tale contesto, l’esenzione di cui all’art. 19 della Legge 6 marzo 1987, n. 74, spetta in relazione a tutti gli accordi di separazione che rientrino nel concetto di “negoziazione globale” e che cioè, anche attraverso la previsione di trasferimenti mobiliari o immobiliari, siano volti a definire in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale, destinata a sfociare nella cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o nello scioglimento del matrimonio civile. Il principio è stato affermato dalla Commissione tributaria regionale delle Marche con la sentenza 9 febbraio 2021, n. 178, riportata sul sito della Giustizia Amministrativa.
Al riguardo si ricorda che la Corte Costituzionale ha dichiarato:
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