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Sospensione termini processuali alla prova del ricorso

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L’art. 1 della Legge n. 742/1969 prevede la c.d. sospensione de termini processuali nel periodo estivo ossia dal 1° al 31 agosto. La sospensione vale anche per il processo tributario.

Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è

  • sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, e
  • riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Ci si interroga in tale sede sulla validità del ricorso eventualmente notificato alla controparte nel periodo di pendenza della sospensione.

La disposizione normativa in esame disciplina gli effetti della sospensione sul computo dei termini, senza prevedere alcun divieto di compiere attività processuali nel mese di agosto.

Pertanto, la notificazione del ricorso tributario nel periodo feriale deve ritenersi, in linea di principio, ammissibile, ferma restando l’operatività della sospensione ai fini del calcolo dei termini successivi.

A sostegno di tale interpretazione può richiamarsi, in via analogica, l’orientamento espresso dalla Corte di cassazione con riferimento alla sospensione dei termini prevista dalla disciplina della definizione agevolata delle liti pendenti, secondo cui la sospensione determina una mera proroga dei termini processuali e non impedisce alle parti di compiere gli atti processuali (Cass. 5 agosto 2021, n. 22337Cass. 23 aprile 2025, n. 10656).

Le pronunce di segno contrario rese con riferimento alla sospensione emergenziale legata alla pandemia, sospensione prevista dall’art. 83 del D.L. n. 18/2020 (Cass. n. 15842 e n. 20006 del 2023), appaiono circoscritte a una disciplina eccezionale e non estensibili alla sospensione feriale ordinaria.

In sintesi: ove il contribuente notifichi il ricorso o l’impugnazione della sentenza direttamente durante il mese di agosto,

  • l’atto deve ritenersi pienamente valido;
  • i termini per il deposito dovrebbero decorrere dal 1° settembre.

Detto ciò sulla validità del ricorso, si ricorda che qualora il termine di scadenza coincidesse con una giornata festiva o con il sabato entra in gioco l’art. 155, commi 4 e 5, c.p.c. In base a tale norma qualora il giorno di scadenza fosse festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

Se, ad esempio, l’atto fosse notificato il 2 giugno, il termine per proporre ricorso scadrebbe il 1° settembre: nel computo rilevano 28 giorni di giugno, 31 giorni di luglio e, dopo la sospensione feriale del mese di agosto, il giorno 1° settembre. Qualora il 1° settembre cada di sabato o in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

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