Tax credit edicole, domande entro il 30 settembre. Rientrano anche le spese di locazione
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Ai fini del “tax credit edicole”, tra gli importi che concorrono alla determinazione del beneficio fiscale rientrano anche le spese di locazione, al netto dell’Iva. Occorre peraltro che:
- il punto vendita per il quale si chiede l’agevolazione operi come unico punto vendita nel territorio comunale;
- all’istanza telematica venga allegata un’apposita certificazione, rilasciata dal Comune nel cui territorio è presente il punto vendita, attestante l’inesistenza di altre attività di rivendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel medesimo territorio comunale, oltre a quella del richiedente, ai sensi dell’art. 4 commi 3 e 4 , del D.P.C.M. 31 maggio 2019.
Lo ha precisato il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso alcune nuove FAQ pubblicate sul proprio sito.
Al riguardo si ricorda quanto segue:
- l’agevolazione consiste in un credito d’imposta a favore degli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici (tax credit edicole), di cui all’art. 1, commi da 806 a 809 , della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019);
- l’apposita istanza dev’essere presentata in via telematica tra il 1° settembre e il 30 settembre di ciascuno dei due anni nei quali si applica la misura (2019 e 2020): lo prevede il D.P.C.M. 31 maggio 2019, che detta la disciplina attuativa relativa al credito d’imposta introdotta dalle predette disposizioni;
- possono usufruire dell’agevolazione in commento per gli anni 2019 e 2020:
a. gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici (soggetti A);
b. gli esercenti attività commerciali di vendita di merci abilitati alla vendita di quotidiani o periodici alle condizioni stabilite dall’art. 2, comma 3 , del D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 170 (cosiddetti “punti vendita non esclusivi”), a condizione che tale attività commerciale rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento (soggetti B); - la norma stabilisce i seguenti requisiti:
– sede legale in uno Stato dell’Unione europea o nello spazio economico europeo;
– residenza fiscale in Italia oppure presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;
– indicazione, per i punti vendita esclusivi, del codice ATECO 47.62.10 come codice di attività primario, indipendentemente dalla presenza o meno di codici ATECO secondari;
– indicazione, per i punti vendita non esclusivi, di uno dei seguenti codici ATECO:
1. rivendite di generi di monopolio (codice 47.26);
2. rivendite di carburante e di oli minerali (codice 47.30);
3. bar, inclusi quelli posti nelle aree di servizio delle autostrade e all’interno di stazioni ferroviarie, aereoportuali e marittime (codice 56.3);
4. strutture di vendita non specialistiche (codice 47.1);
5. esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con una superficie minima di 120 metri quadrati (codice 47.61);
– con riferimento ai requisiti per i punti vendita non esclusivi, si precisa che rientrano tra i beneficiari tutti i punti vendita che nel registro delle imprese hanno come codice attività primario uno dei codici ATECO 47.26, 47.30, 56.3, 47.1 e 47.61 e, contemporaneamente, come codice attività secondario, il codice ATECO 47.62.10. L’assenza del codice secondario che identifica specificamente la vendita di giornali preclude la legittimazione a chiedere il beneficio.