CNDCEC: incompatibilità con l’iscrizione all’Albo di un imprenditore individuale
Con il pronto ordini, P.O. 32/2026, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili, CNDCEC, si è soffermato sulla “compatibilità con l’iscrizione all’Albo di soggetto titolare di impresa individuale commerciale non gestita direttamente e affidata a terzi mediante procura institoria” chiarendo che la procura institoria non è di per sé sufficiente ad escludere la sussistenza della causa di incompatibilità prevista dall’art. 4 del D.Lgs. n. 139/2005.
Nello specifico è stato chiesto al Consiglio Nazionale se un soggetto titolare di impresa individuale esercente attività commerciale (affittacamere), impossibilitato a cessare formalmente l’attività per ragioni connesse a finanziamenti regionali, ma non operativo in concreto per oggettive e documentabili difficoltà personali, possa iscriversi all’Albo professionale qualora la gestione dell’attività venga demandata, mediante procura institoria, ad altro soggetto eventualmente parente dello stesso.
L’art. 4 del D.Lgs. n. 139/2005 sancisce l’incompatibilità tra l’esercizio della professione di dottore commercialista/esperto contabile e l’esercizio, anche non prevalente né abituale, di attività d’impresa commerciale svolta in nome proprio o altrui.
Secondo il costante orientamento del Consiglio Nazionale (Da ultimo CNDCEC, Note interpretative sulla disciplina delle incompatibilità ex art. 4 D.Lgs. n. 139/2005, trasmesse con Informativa CNDCEC n. 5/2026 del 13 gennaio 2026), ai fini della verifica dell’incompatibilità assume rilievo non tanto la mera titolarità formale dell’impresa, quanto l’effettivo esercizio dell’attività imprenditoriale e la riconducibilità della gestione dell’impresa all’iscritto.
La procura institoria costituisce una forma di stabile preposizione all’esercizio dell’impresa commerciale, idonea ad attribuire all’institore ampi poteri gestori e rappresentativi dell’attività d’impresa (artt. 2203–2209 c.c.).
Nel caso di specie, il soggetto interessato all’iscrizione all’Albo risulterebbe titolare dell’attività commerciale individuale esclusivamente per esigenze connesse al mantenimento di finanziamenti regionali, senza esercitare in concreto l’attività, la quale verrebbe demandata ad altro soggetto munito di procura institoria.
Sull’argomento, le Note interpretative del CNDCEC non disciplinano espressamente l’ipotesi in cui l’iscritto conferisca procura institoria a terzi per l’esercizio dell’attività d’impresa. Tuttavia, le medesime Note escludono la sussistenza di una causa di incompatibilità nel caso inverso, ossia quando sia l’iscritto a rivestire la qualifica di institore o procuratore dell’imprenditore, sul presupposto che l’attività d’impresa venga svolta in nome e per conto altrui.
Tale impostazione è giustificata dalla circostanza che la qualifica di imprenditore e l’imputazione dell’attività commerciale permangono in capo al titolare dell’impresa, anche nell’ipotesi in cui l’esercizio dell’attività sia demandato a un institore munito di ampi poteri gestori.
Nel caso di specie, da quanto detto discende che l’impresa continuerebbe formalmente a fare capo al soggetto iscritto all’Albo, che:
- ne manterrebbe la titolarità e il rischio economico,
- mentre la procura institoria, pur trasferendo rilevanti poteri gestori, non determinerebbe il venir meno dell’imputazione giuridica dell’attività imprenditoriale in capo al titolare dell’impresa.
La circostanza che l’attività venga affidata a soggetto legato da vincolo di parentela con il titolare potrebbe costituire ulteriore elemento da valutare in concreto ai fini dell’accertamento dell’effettiva estraneità del professionista alla gestione dell’impresa commerciale.
Pertanto, salvo ulteriori elementi di fatto che consentano di escludere in concreto qualsiasi coinvolgimento del professionista nell’attività commerciale, il CNDCEC ritiene che la sola attribuzione dell’esercizio dell’impresa ad altro soggetto mediante procura institoria non sia di per sé sufficiente ad escludere la sussistenza della causa di incompatibilità prevista dall’art. 4 del D.Lgs. n. 139/2005.
Resta ferma la necessità per l’Ordine territoriale di verificare l’effettivo assetto sostanziale dei rapporti, l’eventuale carattere meramente conservativo della titolarità dell’impresa e l’assenza di un coinvolgimento diretto dell’iscritto nella gestione dell’attività commerciale.



