Collegio dei Revisori: le regole per la sostituzione dei componenti
Il CNDCEC interviene sul tema della sostituzione dei componenti del Collegio dei Revisori degli Ordini, chiarendo che la continuità dell’organo di controllo richiede non solo la presenza dei membri effettivi, ma anche quella dei supplenti. Il pronto ordini 71 del 24 luglio 2026, infatti, offre indicazioni operative utili per gestire le dimissioni di un revisore senza paralizzare il corretto funzionamento dell’organo.
Contesto di riferimento
In base all’art. 24 del D.Lgs. n. 139/2005, il Collegio dei Revisori è composto da:
- 3 membri effettivi (3 candidati più votati)
- 2 membri supplenti (successivi due candidati per ordine di voti conseguiti),
eletti dall’assemblea e scelti fra gli iscritti all’Albo e nel Registro dei Revisori legali nello stesso momento in cui si elegge il Consiglio dell’Ordine. La presidenza è assegnata al candidato che ha riportato il maggior numero di voti.
Chiarimenti del Pronto Ordine
Tanto premesso il documento di prassi chiarisce che:
- per la completa costituzione del Collegio dei Revisori è necessaria non solo la presenza dei membri effettivi, ma anche dei membri supplenti. Infatti, ancorché il collegio possa regolarmente adempiere alle proprie funzioni con la presenza dei membri effettivi, al fine di garantire la continuità di funzionamento dell’organo di controllo è necessario che siano disponibili anche i due sindaci supplenti;
- in caso di cessazione di un effettivo (ad esempio dimissioni volontarie), il supplente con il maggior numero di voti subentra automaticamente, mentre il primo dei non eletti integra il ruolo di supplente.
Il Consiglio Nazionale precisa inoltre che, se la sostituzione non è possibile secondo il meccanismo elettorale, occorre indire nuove elezioni per coprire i posti vacanti. I nuovi componenti resteranno in carica fino alla naturale scadenza del collegio già in essere, evitando così una sovrapposizione di mandati.
Modalità di presentazione delle dimissioni
L’ordinamento professionale non contiene alcuna disposizione in merito alle modalità con cui le dimissioni debbano essere formalizzate e alla procedura che deve essere seguita per reintegrare il Collegio dei Revisori.
Il documento evidenzia tuttavia che le dimissioni hanno sicuramente natura di atto abdicativo a carattere recettizio:
- non necessitano di accettazione,
- ma producono effetto quando giungono a conoscenza del destinatario.
Per questo motivo è opportuno che siano comunicate sia al Collegio sia al legale rappresentante dell’ente, così da consentire gli adempimenti conseguenti e la presa d’atto nella prima seduta utile del Consiglio dell’Ordine.



