Crediti d’imposta acquistati dai professionisti: pioggia di integrative con le novità in arrivo
Il Decreto correttivo della riforma fiscale (c.d. Decreto Omnibus) riscrive la disciplina fiscale per il differenziale positivo sui crediti d’imposta acquistati dai professionisti sciogliendo alcuni degli aspetti che sino ad oggi avevano generato maggiori incertezze applicative costringendo, tuttavia, gli interessati in molti casi all’invio di dichiarazioni integrative.
Normativa attuale ed evoluzione
Fino al 31.12.2023:
- la normativa non disciplinava puntualmente la rilevanza fiscale dei differenziali positivi che si generano nel caso di cessione di crediti fiscali acquistati di terzi, inclusi i bonus edilizi ceduti ex art. 121 del D.L. n. 34/2020;
- non riconducibili ad alcuna delle categorie di reddito previste dal TUIR e, quindi, non imponibili per i professionisti.
Post modifiche del Decreto di riforma IRPEF/IRES, per effetto del nuovo principio di onnicomprensività dei redditi di lavoro autonomo, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che:
- a decorrere dall’1.1.2024 (indipendentemente dalla data di acquisto del credito);
- i proventi derivanti dalla differenza tra valore nominale del credito da bonus edilizi e prezzo versato per l’acquisto siano imponibili come reddito di lavoro autonomo (risposta ad interpello n. 6/2026, n. 48/2026, n. 171/2025).
Novità del Decreto Omnibus
Con l’introduzione dei nuovi commi 3-quater e 3-quinquies nell’art. 54 del TUIR la novella disciplina prevede che:
- in tutti i casi in cui un soggetto acquista un credito d’imposta a un prezzo scontato
- e successivamente lo utilizza in compensazione mediante modello F24 oppure lo cede a terzi,
- il guadagno realizzato sia attratto a tassazione come reddito diverso con imposta sostitutiva del 26%.
Sotto il profilo temporale la modifica opera:
- per i crediti acquistati a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto correttivo
- salva opzione “retroattiva”: esercenti arti e professioni possono facoltativamente anticipare la nuova norma dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2024. A tal fine, tuttavia, è necessario procedere con l’invio di un modello Redditi PF 2025 integrativo. Resta fermo che in ogni caso non sarà dato luogo a rimborso per eventuali maggiori imposte già versate.




