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Credito d’imposta 4.0: in scadenza il termine lungo del 30 giugno

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Il prossimo 30 giugno, scadrà il termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni materiali 4.0 laddove prenotati entro lo scorso 31 dicembre 2025: ossia con ordine accettato e acconto del 20% versato entro fine anno 2025 (investimenti prenotati 2025).

L’investimento si considera effettuato, sulla base del principio di competenza, alla data di consegna o spedizione del bene ex art. 109 del TUIR.

Con la Legge n. 207/2024, il legislatore infatti è intervenuto in materia di credito d’imposta 4.0 apportando modifiche di particolare rilievo sia rispetto all’acquisizione di beni materiali 4.0 sia rispetto ai beni immateriali 4.0.

Beni immateriali 4.0 (allegato B, Legge n. 232/2016) Beni materiali 4.0 (allegato A, Legge n. 232/2016)
  • Abrogazione comma 1058-ter della Legge n. 178/2020, anticipando la scadenza delle agevolazioni al 31 dicembre 2024.
  • Possibilità di usufruire del credito d’imposta al 15% per investimenti “prenotati” entro fine 2024 (ordine accettato e acconto minimo del 20%), con completamento dell’investimento entro il 30 giugno 2025.
  • Gli investimenti in beni immateriali 4.0 soddisfano i requisiti per l’IRES premiale al 20% (comma 436 Legge n. 207/2024).
Introduzione di un limite di spesa di 2.200 milioni di euro per il credito d’imposta relativo a investimenti in beni materiali effettuati:

  • tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025.
  • entro il 30 giugno 2026, se entro il 31 dicembre 2025 l’ordine è stato accettato e l’acconto del 20% è stato versato (investimenti prenotati 2025).
  • Il limite di spesa non si applica agli investimenti prenotati nel 2024 ossia con ordine accettato e acconti versati entro la data di pubblicazione della Legge di Bilancio 2025 (31 dicembre 2024).
  • Nessuna agevolazione per gli investimenti prenotati nel 2025 ed effettuati in data successiva al 30 giugno 2026.

Con il D.Dirett. MIMIT del 15 maggio 2025 (vedi anche D.Dirett. 16 giugno 2025), è stato approvato il nuovo modello di comunicazione degli investimenti al GSE ai fini del monitoraggio del suddetto limite di spesa rispetto agli investimenti in beni strumentali materiali nuovi, effettuati:

  • dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero
  • entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

La comunicazione di completamento degli investimenti poteva essere inviata (D.Dirett. MIMIT 28 gennaio 2026): entro lo scorso 31 marzo 2026 per gli investimenti ultimati alla data del 31 dicembre 2025.

Ovvero potrà essere inviata entro il 31 luglio 2026 per gli investimenti ultimati alla data del 30 giugno 2026.

Il credito d’imposta sarà utilizzabile in tre quote annuali di pari importo (art. 1, comma 1059, Legge n. 178/2020) a decorrere dall’anno di interconnessione dei beni al sistema aziendale, non è soggetto ai limiti di utilizzo annuale:

  • dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a € 250.000 (art. 1, comma 53, della Legge n. 244/2007);
  • generale di compensazione nel mod. F24, pari a € 2.000.000 (art. 34 della Legge n. 388/2000);
  •  al divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti per debiti tributari > € 1.500 (art. 31, D.L. n. 78/2010).
  • soggiace però al divieto di compensazione ex art. 37, comma 49-quinquies  del D.L. n. 223/2006 in presenza di ruoli scaduti, accertamenti esecutivi affidati all’Agente della riscossione, ecc., oltre 50.000 €.
Utilizzo in compensazione in F24-Codici tributo Investimenti 2025/30 giugno 2026 7077 denominato “Credito d’imposta di cui all’art. 1, comma 1057-bis, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Transizione 4.0 – art. 1, commi 446448, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207”.
Investimenti con prenotazione 2024 6936, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla Legge n. 232/2016 – art. 1, commi 10561057 e 1057-bis, Legge n. 178/2020”

Si potrà fruire della prima quota già nel 2026 e della seconda e terza quota rispettivamente a partire dal 2027 e dal 2028. La quota annuale può essere fruita anche in anni successivi a quello dal quale può essere utilizzata (vedi FAQ Agenzia delle Entrate 29 gennaio 2026).

Nel modello F24 deve essere indicato sempre come anno di riferimento l’anno di completamento comunicato al MIMIT/GSE, in questo caso il 2026, e lo stesso anno 2026 va indicato anche quando si fruisce delle quote di credito negli anni successivi.

Il codice tributo come detto è “7077”.

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