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Cripto-attività: nove nuove FAQ dell’Agenzia chiariscono gli obblighi DAC8-CARF

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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato nove nuove FAQ dedicate ai prestatori di servizi su cripto-attività, con l’obiettivo di chiarire gli adempimenti di comunicazione connessi allo standard internazionale CARF e allo scambio automatico di informazioni fiscali previsto dalla DAC8.

I chiarimenti riguardano, tra l’altro, la nozione di “sede abituale dell’attività”, la qualificazione dei pagamenti al dettaglio in cripto, l’utilizzo del Digital Token Identifier, la corretta classificazione dei trasferimenti a garanzia o prestito, nonché la distinzione tra cripto-attività in senso proprio e altre forme di attività digitali o tokenizzate.

Le nuove FAQ rappresentano un passaggio importante per la messa a regime del quadro regolatorio su DAC8 e CARF, fornendo indicazioni operative su come strutturare le comunicazioni verso le amministrazioni fiscali e allineando la prassi interna agli standard Ocse.

Particolare attenzione è dedicata anche ai portafogli multivaluta di moneta elettronica, per i quali l’Agenzia conferma l’approccio unitario ai fini CRS, con implicazioni rilevanti per la reportistica e i sistemi informativi degli intermediari.

Sintesi operativa delle 9 FAQ su cripto-attività
N. Tema Contenuto del chiarimento Implicazioni operative per i prestatori di servizi
1 Sede abituale dell’attività Un semplice “portafoglio clienti” in una giurisdizione oggetto di comunicazione non è sufficiente a configurare una sede abituale dell’attività ai sensi del D.Lgs. n. 194/2025. Riduce il rischio di sovra-qualificazione della presenza estera: gli obblighi di comunicazione e adeguata verifica non scattano automaticamente in presenza di sola clientela locale.
2 Pagamenti al dettaglio in cripto Le operazioni di pagamento al dettaglio effettuate in cripto vanno comunicate come tali quando il prestatore agisce per conto del cliente e il pagamento verso l’esercente supera i 50.000 USD. Se il prestatore opera per conto dell’esercente, il trasferimento è in genere comunicato come “trasferimento”, salvo obblighi antiriciclaggio che richiedano l’identificazione del cliente. È necessario distinguere con precisione il ruolo del prestatore (per conto del cliente o dell’esercente) e monitorare la soglia di 50.000 USD, adeguando i flussi informativi e le procedure AML/CARF per i pagamenti retail in cripto.
3 Identificazione della cripto-attività Quando è disponibile un Digital Token Identifier (DTI) registrato presso la Digital Token Identifier Foundation, il prestatore deve utilizzare tale codice nelle comunicazioni; solo in assenza di DTI si riporta la denominazione completa della cripto-attività. Occorre integrare nei sistemi l’uso del DTI come chiave identificativa standard, aggiornando anagrafiche strumenti/asset e procedure di reporting per garantire coerenza con lo standard CARF.
4 Sede di direzione effettiva dell’utente In mancanza di documentazione ulteriore, il prestatore può fare affidamento sull’indirizzo della sede principale dell’entità utente per determinare la giurisdizione di residenza ai fini CARF. Si legittima un criterio di fallback pratico: è importante archiviare in modo affidabile l’indirizzo della sede principale e documentare l’utilizzo di tale criterio nelle policy interne di classificazione.
5 Trasferimenti a garanzia o prestito Quando le cripto-attività sono trasferite a titolo di garanzia o nell’ambito di un prestito, l’operazione non è considerata “Operazione di scambio” ma va comunicata come “trasferimento”, soprattutto se il prestatore non può determinarne con certezza la natura. Va ridefinita la logica di classificazione transazionale: i flussi legati a prestiti o collateral in cripto vanno separati dalle operazioni di scambio e imputati correttamente come trasferimenti, riducendo rischi di errori di reporting.
6 Prestiti con garanzia in cripto Nei prestiti assistiti da garanzia in cripto, i trasferimenti relativi all’erogazione e restituzione del prestito sono comunicati come “Crypto loan”; quelli relativi al deposito e restituzione della garanzia come “Collateral”; gli importi di remunerazione del prestito in cripto come “Other”. Richiede una mappatura puntuale dei flussi: sistemi e procedure devono distinguere tra loan, collateral e remunerazione, per garantire una classificazione coerente e automatizzabile nelle segnalazioni CARF.
7 Entità soggetto escluso Il prestatore può usare informazioni già disponibili o pubbliche, anche quelle utilizzate per il Common Reporting Standard (CRS), per qualificare un’entità come “soggetto escluso”, purché sia verificabile che si tratti di un’istituzione finanziaria, e non di un’entità di investimento non esclusa. Si favorisce l’allineamento tra framework CRS e CARF: vanno coordinati i database di due diligence e le classificazioni di clientela, evitando incoerenze tra status CRS e status CARF delle medesime entità.
8 Attività digitali/tokenizzate Non tutte le attività emesse in forma digitale o tokenizzate sono automaticamente cripto-attività ai fini CARF: per rientrare nella definizione, devono poter essere detenute e trasferite in modo decentralizzato, senza passare obbligatoriamente per intermediari finanziari tradizionali o registri controllati dall’emittente. Gli intermediari devono effettuare un’analisi tecnica/giuridica delle caratteristiche dell’asset digitale: molti strumenti tokenizzati collegati a conti bancari o registri centralizzati non rientrano nel perimetro cripto-asset CARF, con impatto sui perimetri di reporting.
9 Portafogli di moneta elettronica multivaluta Nei portafogli di moneta elettronica multivaluta, ogni saldo è moneta elettronica riferita a una specifica valuta; ai fini CRS, però, l’intero portafoglio detenuto dallo stesso titolare è considerato un unico conto di deposito e il saldo complessivo, inclusi gli interessi, va comunicato in modo unitario. È necessario aggregare i saldi multivaluta per titolare in un singolo conto ai fini CRS, assicurando corretta conversione valutaria e coerenza con le regole di aggregazione previste dallo standard, anche quando l’operatività è frammentata per singola valuta.

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