Sospensione feriale: effetti sui termini di pagamento
L’art. 1 della Legge 7 ottobre 1969, n. 742 prevede che tutti i termini processuali siano sospesi durante il periodo feriale, dal 1° al 31 agosto, per complessivi 31 giorni.
La pausa di agosto non trova applicazione, in via generale, per i termini di pagamento delle somme intimate mediante atti impositivi.
Tale principio tuttavia trova una deroga quando il legislatore collega il termine per il pagamento a quello previsto per la proposizione del ricorso il quale beneficia della sospensione feriale.
La sospensione feriale opera quindi, ad esempio, per il pagamento delle somme derivanti da accertamenti esecutivi per imposte sui redditi, IVA e IRAP di cui all’art. 29 del D.L. n. 78/2010, dagli accertamenti esecutivi relativi ai tributi locali disciplinati dall’art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, nonché dagli avvisi di recupero dei crediti d’imposta di cui all’art. 38-bis, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600/1973.
| Casistica | Sospensione feriale | Riferimenti normativi | Indicazione operativa |
| Accertamenti esecutivi imposte sui redditi, IVA e IRAP | Sì | Art. 29 D.L. n. 78/2010; art. 1 Legge n. 742/1969 | Pagamento entro il termine per il ricorso; la sospensione feriale si applica anche al versamento. |
| Accertamenti esecutivi tributi locali | Sì | Art. 1, comma 792, Legge n. 160/2019 | Il termine di pagamento è collegato al termine per l’impugnazione. |
| Avvisi di recupero dei crediti d’imposta | Sì | Art. 38-bis, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973 | Il pagamento beneficia della sospensione perché collegato al termine per il ricorso. |
| Acquiescenza | Sì | Art. 15 D.Lgs. n. 218/1997; C.M. 235/1997 | Pagamento entro il termine per il ricorso. |
| Definizione agevolata delle sole sanzioni | Sì | Artt. 16 e 17 D.Lgs. n. 472/1997; C.M. 138/2000 | Pagamento entro il termine per il ricorso. |
| Accertamento con adesione per atti non soggetti a contraddittorio preventivo | Sì | Art. 6, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 218/1997; art. 7-quater, comma 18, D.L. n. 193/2016 | La sospensione di 90 giorni si cumula con la sospensione feriale. |
| Adesione post accertamento per atti soggetti a contraddittorio preventivo | Sembra applicabile | Art. 6, comma 2-quater, D.Lgs. n. 218/1997 | / |
| Avvisi di accertamento e liquidazione registro, successioni e ipocatastali | No | – | Il termine di pagamento non è collegato al termine per il ricorso. |
| Atti di rideterminazione somme conseguenti ad accertamento esecutivo | No | Art. 29 D.L. n. 78/2010; nota A.d.E. 30 settembre 2011, n. 2011/141776 | Nessuna sospensione feriale. |
| Cartelle di pagamento | No | Art. 25 D.P.R. n. 602/1973 | I termini di pagamento delle cartelle non sono sospesi. |
| Intimazioni ad adempiere | No | Art. 50 D.P.R. n. 602/1973 | Nessuna sospensione feriale. |
| Comunicazioni di fermo e ipoteca | No | Artt. 77 e 86 D.P.R. n. 602/1973 | Nessuna sospensione feriale. |
| Deduzioni difensive negli atti di contestazione/irrogazione sanzioni | Sì | Art. 16 D.Lgs. n. 472/1997 | Il termine è collegato alla difesa del contribuente. |
| Termine annuale per notifica atto di irrogazione sanzioni | No | Art. 16 D.Lgs. n. 472/1997 | Termine amministrativo non sospeso. |



