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Sospensione feriale: effetti sui termini di pagamento

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L’art. 1 della Legge 7 ottobre 1969, n. 742 prevede che tutti i termini processuali siano sospesi durante il periodo feriale, dal 1° al 31 agosto, per complessivi 31 giorni.

La pausa di agosto non trova applicazione, in via generale, per i termini di pagamento delle somme intimate mediante atti impositivi.

Tale principio tuttavia trova una deroga quando il legislatore collega il termine per il pagamento a quello previsto per la proposizione del ricorso il quale beneficia della sospensione feriale.

La sospensione feriale opera quindi, ad esempio, per il pagamento delle somme derivanti da accertamenti esecutivi per imposte sui redditi, IVA e IRAP di cui all’art. 29 del D.L. n. 78/2010, dagli accertamenti esecutivi relativi ai tributi locali disciplinati dall’art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, nonché dagli avvisi di recupero dei crediti d’imposta di cui all’art. 38-bis, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600/1973.

Casistica Sospensione feriale Riferimenti normativi Indicazione operativa
Accertamenti esecutivi imposte sui redditi, IVA e IRAP Art. 29 D.L. n. 78/2010; art. 1 Legge n. 742/1969 Pagamento entro il termine per il ricorso; la sospensione feriale si applica anche al versamento.
Accertamenti esecutivi tributi locali Art. 1, comma 792, Legge n. 160/2019 Il termine di pagamento è collegato al termine per l’impugnazione.
Avvisi di recupero dei crediti d’imposta Art. 38-bis, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973 Il pagamento beneficia della sospensione perché collegato al termine per il ricorso.
Acquiescenza Art. 15 D.Lgs. n. 218/1997; C.M. 235/1997 Pagamento entro il termine per il ricorso.
Definizione agevolata delle sole sanzioni Artt. 16 e 17 D.Lgs. n. 472/1997; C.M. 138/2000 Pagamento entro il termine per il ricorso.
Accertamento con adesione per atti non soggetti a contraddittorio preventivo Art. 6, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 218/1997; art. 7-quater, comma 18, D.L. n. 193/2016 La sospensione di 90 giorni si cumula con la sospensione feriale.
Adesione post accertamento per atti soggetti a contraddittorio preventivo Sembra applicabile Art. 6, comma 2-quater, D.Lgs. n. 218/1997 /
Avvisi di accertamento e liquidazione registro, successioni e ipocatastali No Il termine di pagamento non è collegato al termine per il ricorso.
Atti di rideterminazione somme conseguenti ad accertamento esecutivo No Art. 29 D.L. n. 78/2010; nota A.d.E. 30 settembre 2011, n. 2011/141776 Nessuna sospensione feriale.
Cartelle di pagamento No Art. 25 D.P.R. n. 602/1973 I termini di pagamento delle cartelle non sono sospesi.
Intimazioni ad adempiere No Art. 50 D.P.R. n. 602/1973 Nessuna sospensione feriale.
Comunicazioni di fermo e ipoteca No Artt. 77 e 86 D.P.R. n. 602/1973 Nessuna sospensione feriale.
Deduzioni difensive negli atti di contestazione/irrogazione sanzioni Art. 16 D.Lgs. n. 472/1997 Il termine è collegato alla difesa del contribuente.
Termine annuale per notifica atto di irrogazione sanzioni No Art. 16 D.Lgs. n. 472/1997 Termine amministrativo non sospeso.

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