Decadenza CPB: il limite di 35.000 euro è per singolo socio
In occasione di Speciale Telefisco 2026, l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato nuovi chiarimenti sul concordato preventivo biennale.
Le risposte riguardano, in particolare, gli effetti delle modifiche della compagine sociale di studi associati e società, l’applicazione della soglia di 35.000 euro prevista dall’art. 21, comma 1, lett. b-ter), del D.Lgs. n. 13/2024, come modificato dall’art. 28 del D.Lgs. n. 148/2026, e le conseguenze della decadenza dal CPB sui versamenti rateali effettuati senza interessi.
| Aspetto | Chiarimento dell’Agenzia delle Entrate |
| Ingresso nel 2027 di un nuovo associato privo di partita IVA | L’ingresso determina la cessazione dell’efficacia del CPB, a decorrere dal periodo d’imposta in cui si verifica, se si tratta di una prima adesione per il biennio 2026-2027.
La cessazione non si verifica, invece, in caso di rinnovo dell’adesione, qualora il nuovo associato abbia percepito nel 2026 redditi di lavoro dipendente o assimilati, oppure redditi d’impresa o di lavoro autonomo non superiori a 35.000 euro. La deroga discende dall’art. 21, comma 1, lett. b-ter), D.Lgs. n. 13/2024, come modificato dall’art. 28 del D.Lgs. n. 148/2026. |
| Ingresso di un associato con partita IVA che aveva già aderito al CPB 2026-2027 | L’ingresso di un nuovo associato dotato di partita IVA individuale, sebbene soddisfi il requisito della contestuale adesione al CPB dell’associazione e dei singoli associati per il biennio 2026-2027 richiesto dall’art. 21, comma 1, lett. b-quinquies) e b-sexies), D.Lgs. n. 13/2024, determina anche un aumento della compagine sociale e, quindi, in linea generale, la cessazione del CPB ai sensi della lett. b-ter). Tuttavia, potrebbe non configurarsi la cessazione né per lo studio né per i singoli associati qualora il nuovo associato, nel 2026, abbia conseguito reddito d’impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000 euro. In tal caso il riferimento al reddito del periodo d’imposta precedente deve essere inteso quale reddito effettivo, trattandosi di un’annualità per la quale il socio aveva aderito al CPB. |
| Associato che nel 2027 cessa l’attività individuale ma resta nello studio | La cessazione dell’attività individuale nel corso del 2027 comporta, dal medesimo periodo d’imposta, la cessazione degli effetti del concordato per il solo associato, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 13/2024. L’evento non incide sulla permanenza dell’associazione nel CPB, non ricorrendo le condizioni della lett. b-sexies). L’eventuale uscita dell’associato dall’associazione non determinerebbe la cessazione del CPB per l’associazione, perché la lett. b-ter) rileva per modifiche della compagine sociale in senso esclusivamente incrementativo. |
| Uscita di un associato e contestuale ingresso di un professionista senza partita IVA | Se l’uscita e il subentro producono effetti dalla stessa data, non si verifica la modifica della compagine sociale cui l’art. 21, comma 1, lett. b-ter), D.Lgs. n. 13/2024 ricollega la cessazione del CPB. L’Agenzia delle Entrate richiama sul punto la risposta a interpello n. 100 del 2 aprile 2026. |
| Uscita di un associato e contestuale ingresso di un professionista che ha appena aperto la partita IVA e non può aderire al CPB | Se l’uscita e il subentro producono effetti dalla stessa data e il numero complessivo degli associati resta invariato, non si verifica la modifica della compagine sociale rilevante ai fini della lett. b-ter).
Inoltre, richiamando la FAQ n. 1 del 25 settembre 2025 e la circolare n. 9/E del 24 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che la presenza, per uno degli associati, di una causa che impedisce l’applicazione degli ISA non preclude l’adesione al CPB dell’associazione e degli associati ai quali si applicano gli ISA. |
| Ingresso contestuale di più soci: limite di 35.000 euro | In caso di ingresso contestuale di più soci nello stesso periodo, il limite di 35.000 euro previsto dall’art. 21, comma 1, lett. b-ter), D.Lgs. n. 13/2024, come modificato dall’art. 28 del D.Lgs. n. 148/2026:
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| Decadenza dal CPB dopo il pagamento di rate senza interessi | L’art. 28, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 148/2026 ha inserito nell’art. 14 del D.Lgs. n. 13/2024 il comma 1-ter, in base al quale, in caso di rinnovo del CPB per il biennio 2026-2027, sui versamenti rateali effettuati ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 241/1997 non sono dovuti interessi.
Se però interviene una causa di decadenza prevista dall’art. 22 del D.Lgs. n. 13/2024, vengono meno i benefici collegati all’adesione: pertanto, se sono già state pagate una o più rate senza interessi, la decadenza comporta il recupero degli interessi dovuti. |

