Decreto di esproprio per pubblica utilità: come eseguire le formalità nei registri immobiliari
Con la risoluzione n. 29/E del 28 luglio 2026 l’Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità di esecuzione delle formalità nei registri immobiliari connesse ai procedimenti di espropriazione per pubblica utilità. In particolare, il documento di prassi precisa che la trascrizione del decreto di esproprio va eseguita “senza indugio” e può essere richiesta anche prima della notificazione e dell’immissione in possesso, purché la nota indichi espressamente la condizione sospensiva prevista dall’art. 23 del T.U.Es.
Normativa di riferimento: in base all’attuale assetto normativo, il decreto di esproprio può collocarsi nell’ambito di una procedura “ordinaria” disciplinata dagli artt. 20, 23 e 24 del D.P.R. n. 327/2001 recante il “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” (di seguito “Testo Unico” o anche solo “T.U.Es.”), ovvero può rappresentare – al ricorrere di determinati presupposti – l’esito di un procedimento “accelerato” previsto dall’art. 22-bis del Testo Unico, avviato con un decreto motivato di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione.
La pubblicità immobiliare nel procedimento ordinario di esproprio
Tanto premesso in via generale, nel circoscrivere l’analisi al profilo delle corrette modalità di esecuzione della pubblicità immobiliare, occorre tener presente che nell’ambito della procedura ordinaria possono verificarsi le seguenti ipotesi operative:
- l’autorità espropriante, una volta emanato il decreto di esproprio, ne richiede immediatamente la trascrizione;
- l’autorità espropriante richiede la trascrizione successivamente alla notificazione e all’esecuzione del decreto realizzatasi mediante l’immissione in possesso.
La risoluzione chiarisce che nell’ipotesi in cui venga richiesta la trascrizione di esproprio prima della sua esecuzione:
- il titolo è il decreto di esproprio e la nota di trascrizione deve menzionare la condizione sospensiva ai sensi dell’art. 2659 c.c.;
- l’annotazione dell’avvenuta esecuzione (art. 24, comma 5, T.U.Es.) si effettua successivamente tramite il verbale di immissione in possesso che l’autorità espropriante trasmette al conservatore.
La risoluzione chiarisce che non è richiesta la produzione delle relate di notificazione al conservatore né altra documentazione comprovante la notifica, né in caso di doppia formalità (trascrizione prima e annotazione dopo), né nel caso di formalità unica effettuata dopo l’esecuzione: il verbale di immissione o il decreto annotato con la data dell’immissione sono sufficienti per la rappresentazione documentale dell’esproprio.
Pubblicità immobiliare nel procedimento accelerato di esproprio
Per il procedimento ablativo c.d. accelerato (art. 22-bis T.U.Es.) si chiarisce che:
- il decreto di occupazione d’urgenza non è titolo trascrivibile;
- la trascrizione avverrà sul decreto di esproprio definitivo che dovrà riportare gli estremi del decreto di occupazione e il relativo stato di esecuzione,
- senza necessità di allegare il provvedimento di occupazione o le relate di notifica.
In tale procedura accelerata, diversamente da quanto avviene nel procedimento ordinario, l’immissione in possesso del bene è già intervenuta anteriormente all’emanazione del decreto di esproprio, in forza del decreto di occupazione anticipata e, pertanto, la sequenza prevista dagli artt. 23 e 24 opera con adattamenti imposti dalla già intervenuta immissione in possesso. Ne consegue che, al momento della richiesta della formalità, il decreto di esproprio dovrà dare atto degli estremi del decreto di occupazione e del relativo stato di esecuzione.
Ai fini della trascrizione dovrà pertanto essere presentato il decreto di esproprio contenente gli elementi prescritti dall’art. 23 del T.U.Es., ivi compresa:
- l’indicazione degli estremi del precedente decreto di occupazione anticipata
- e dell’avvenuta esecuzione dello stesso.
Non risulta invece necessaria la presentazione del decreto di occupazione d’urgenza quale autonomo titolo né di ulteriore documentazione attestante l’avvenuta immissione in possesso, trattandosi di circostanze delle quali il decreto di esproprio è chiamato a dare espressamente atto.



