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CPB e benefici fiscali: rileva il reddito effettivo e non quello concordato

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L’adesione al concordato preventivo biennale, D.Lgs. n. 13/2024, comporta che una volta accettata la proposta, il contribuente debba dichiarare il reddito concordato nei quadri dedicati (quadro CP), reddito che confluisce poi nel quadro RN per la tassazione IRPEF/IRES (acconti e saldo).

Infatti con l’adesione al CPB il contribuente si impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato.

L’accettazione della proposta da parte dei soggetti di cui agli artt. 5 e 116 del TUIR, obbliga al rispetto della medesima i soci o gli associati.

Il reddito effettivo viene comunque determinato nei quadri ordinari (RF/RG per impresa, RE per professionisti) ed è indicato nella sezione specifica del quadro CP proprio come “reddito effettivo”, distinto dal concordato.

Infatti, nella sezione IV del quadro CP del modello Redditi deve essere indicato il reddito effettivo, determinato non tenendo conto dell’importo concordato e così come risultante dalla compilazione dei quadri ordinari.

La normativa (art. 35 D.Lgs. n. 13/2024) e i chiarimenti dell’Agenzia stabiliscono che, ai fini di detrazioni, deduzioni e benefici agganciati a soglie di reddito (no tax area, bonus IRPEF, ISEE, ecc.), si considera sempre il reddito effettivo, non quello concordato.

Nei fatti, per deduzioni, detrazioni IRPEF e benefici collegati a soglie reddituali (no tax area, trattamento integrativo, agevolazioni sociali), si guarda sempre al reddito effettivo, anche se il contribuente è in pendenza di CPB.

Circa la compilazione della sopra citata sezione IV, si prescinde dal reddito concordato.

A tal fine,

  • nel rigo CP10, nelle colonne 1, 2, 3, 4 e 5,
  • va indicato il reddito o la perdita effettivi dei quadri RF, RG, RE e RH.

Nella colonna 6, va indicato il reddito complessivo effettivo.

Si ricorda che le sezioni I (imposta sostitutiva) e IV (reddito effettivo) del quadro CP vanno compilate anche dai contribuenti che non hanno aderito al CPB ma che partecipano a società fiscalmente trasparenti che hanno aderito al CPB, oppure che partecipano a società fiscalmente trasparenti che, pur non avendo aderito, partecipano a loro volta ad una o più società fiscalmente trasparenti che hanno aderito al CPB.

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