È stato approvato il decreto che – in attuazione dell’art. 11, comma 1, del D.M. 6 marzo 2017 – stabilisce le misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio relativamente al funzionamento del Fondo di garanzia per le Pmi.
Il provvedimento si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore delle “condizioni di ammissibilità e disposizione di carattere generale del Fondo”.
Al riguardo si ricorda che:
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