Con la Risposta all’istanza di interpello 11 novembre 2019, n. 480, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al corretto trattamento fiscale della costituzione a tempo determinato del diritto di superficie. In particolare, nel citato documento è stato sottolineato – partendo dalle analogie esistenti tra l’acquisizione del diritto di superficie e l’acquisizione del diritto di usufrutto a tempo determinato sui terreni – che nella fattispecie descritta il costo è deducibile anche qualora il diritto di usufrutto sul terreno sia stato acquisito a tempo determinato.
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre ricordato che – ferma restando l’iscrizione in bilancio secondo corretti principi contabili della costituzione a tempo determinato dei diritti di usufrutto (o di superficie) sui terreni – con la Risoluzione 5 luglio 2007, n. 157/E, fu chiarito che “la deducibilità fiscale del costo sostenuto per l’acquisto del diritto di superficie è ammessa nel solo caso in cui tale diritto sia costituito a tempo determinato” (in tal senso si richiama inoltre la Risoluzione 27 luglio 2007, n. 192/E).
Quest’ultimo documento di prassi fornì chiarimenti in merito all’ambito di applicazione dell’art. 36, comma 7, primo periodo, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modifiche dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, ai sensi del quale “ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il costo complessivo dei fabbricati strumentali è assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza”.
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