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Indisponibilità degli utili: la detassazione non è aiuto di Stato

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Nell’ambito della nuova fiscalità per il Terzo settore, con particolare riferimento al CTS e alla piena operatività della disciplina fiscale dal 1° gennaio 2026, si osserva che il vero discrimine non riguarda la forma giuridica in sé, ma la destinazione vincolata delle risorse.

La logica di fondo delineata dal legislatore è chiara:

  • se gli utili non sono liberamente disponibili perché devono essere reinvestiti nell’attività istituzionale o in finalità di interesse generale,
  • viene meno il presupposto economico che giustifica la tassazione ordinaria.

Si ricorda infatti che l’impresa sociale al pari degli enti del Terzo settore deve destinare gli utili e l’avanzo di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o a incremento del patrimonio (art. 3 del D.Lgs. n. 112/2017).

A livello comunitario, la sentenza della Corte UE Paint Graphos dell’8 settembre 2011 (relativa al regime fiscale delle cooperative a mutualità prevalente) ha chiarito che:

  • la detassazione degli utili non distribuiti non costituisce un aiuto di Stato selettivo,
  • perché non premia un soggetto “simile” agli altri,
  • ma riconosce una diversa configurazione sostanziale dell’ente, caratterizzato da vincoli strutturali, assenza di lucro soggettivo e obbligo di reinvestimento.

In altri termini, non si tratta di un vantaggio fiscale concesso a una categoria privilegiata, ma della fisiologica conseguenza di una ricchezza che non entra nella sfera di disponibilità privata. Su tale impostazione si è innestata la disciplina nazionale del Terzo settore e dell’impresa sociale.

L’impresa sociale, come gli altri enti del Terzo settore deve destinare gli utili e l’avanzo di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o a incremento del patrimonio (art. 3 del D.Lgs. n. 112/2017). La norma prevede che: “è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi digestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali”.

Merita di essere segnalato che si ritrova identico passaggio anche nell’art. 8 del CTS. In sostanza, viene confermata per entrambe le fattispecie la storica disposizione contenuta nel vigente art. 148 del TUIR, il quale sopravvive alla riforma del Terzo settore, ancorché restando al servizio degli enti che non entreranno nel RUNTS e che non sono imprese sociali.

A questa disposizione di principio si affianca, tuttavia, una norma speciale, contenuta nel comma 3 dell’art. 3 in esame, riservata alle imprese sociali, posto che queste possono destinare una quota inferiore al 50 per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

  • se costituite nelle forme di cui al Libro V c.c.:
  • ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell’esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti;
  • alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l’emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
  • a prescindere dalla propria forma giuridica assunta, a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell’impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale. Tale possibilità è evidentemente consentita nel presupposto che le elargizioni confluiscano a un soggetto non collegato all’impresa sociale, che rientri nel novero degli enti del Terzo settore “puri” e non “spuri”, come, di fatto, è l’impresa sociale.

Quindi, la possibilità da parte dell’impresa sociale di distribuire dividendi, seppure in modo calmierato, costituisce un incentivo importante nell’ambito del progetto imprenditoriale, comunque rivolto al sociale, con ricerca di competitività sul mercato, evitando diseconomie e massimizzando i risultati economici.

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