Ai fini del Patent Box, nell’ipotesi di affitto di azienda l’avente causa non subentra nell’esercizio dell’opzione effettuato dal dante causa: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello 25 marzo 2019, n. 88, pubblicata ieri.
Questa conclusione si fonda sulle seguenti circostanze:
Sulla base di tali considerazioni, si ritiene che l’affitto di azienda non presenti la natura di operazione neutrale e successoria, per cui l’avente causa non può automaticamente subentrare nell’opzione esercitata dal dante causa.
Di conseguenza – ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la risposta in commento – il dante causa decadrà dal beneficio perché non è più il soggetto che realizza lo sfruttamento economico del bene immateriale, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato D.M. 28 novembre 2017.
Qualora ne sussistano i presupposti, comunque, l’affittuario può esercitare l’opzione per il Patent Box considerando il bene acquisito a titolo derivativo, semprechè in capo al conduttore sussistano i requisiti prescritti per l’accesso all’agevolazione.
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