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Processo tributario: le interruzioni degli ultimi giorni rilevano ai fini della rimessione in termini

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Il Portale della Giustizia Tributaria ha reso noto che a causa di problemi tecnici, i servizi telematici del PTT non sono risultati utilizzabili:

  1. tra le ore 11.41 e le ore 19.30 del giorno 2 ottobre 2019;
  2. tra le ore 20.43 del 2 ottobre 2019 e le ore 08.51 del 3 ottobre 2019.

Tale indisponibilità viene attestata anche ai fini dell’eventuale rimessione in termini.

Al riguardo si ricorda che:

  1. ai sensi dell’art. 184-bis del codice di procedura civile (“Rimessione in termini”), la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini; in tal caso il giudice provvede ai sensi dell’art. 294, commi 2 e 3;
  2. con l’ordinanza 11 dicembre 2009, n. 26065, la Corte di Cassazione ribadì che – in tema di rimessione in termini – il richiamato art. 184-bis c.p.c., per la sua collocazione nel libro secondo, titolo primo, capo secondo, sezione seconda, sotto la rubrica della trattazione della causa, riguarda le sole ipotesi in cui le parti costituite siano decadute dal potere di compiere determinate attività difensive nel corso della trattazione della causa e in questo solo ambito rende operante la rimessione in termini e la sua disciplina. Quest’ultima, pertanto, non è invocabile per le situazioni esterne allo svolgimento del giudizio quali certamente sono le attività relative alla costituzione della parte. Per le stesse ragioni, e non per l’incompatibilità con il processo tributario, si è ritenuto inapplicabile l’art. 184-bis al termine di cui all’art. 21 del D.Lgs. 546/1992 (in senso conforme, Cass. n. 29779/2008, n. 11062/2006 e n. 14482/2003);
  3. per effetto della Legge 18 giugno 2009, n. 69, venne soppresso il citato art. 184-bis, il cui contenuto fu trasfuso nell’ultimo comma dell’art. 153 del codice di rito civile;
  4. con la Circolare 31 marzo 2010, n. 17/E, l’Agenzia delle Entrate chiarì che in tal modo è stato introdotto nel nostro ordinamento un istituto generalizzato che consente la rimessione nei termini imposti a pena di decadenza, quando non siano stati osservati per motivi giustificabili. In seguito alla nuova collocazione del principio della derogabilità dei termini perentori tra le disposizioni generali del processo, si può ritenere che esso venga in considerazione anche con riferimento al termine per impugnare l’atto oppure una sentenza.

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