Per effetto dell’art. 1, comma 335, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005), la ragione giustificativa della rettifica del classamento non è la mera evoluzione del mercato immobiliare, né la mera richiesta del Comune, bensì l’accertamento di una modifica nel valore degli immobili presenti nella microzona: lo ha ribadito la sesta sezione civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza 30 gennaio 2020, n. 12685, depositata lo scorso 25 giugno (in linea con quanto precisato dalle Sezioni Unite con la pronuncia 18 aprile 2016, n. 7665). Per i giudici di legittimità, in particolare:
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