Ai fini della individuazione della distanza imposta alle sale da gioco dai luoghi sensibili, il metodo del “distanziometro” rappresenta uno degli strumenti cui è affidata la tutela di fasce della popolazione particolarmente esposte al rischio di dipendenza da gioco: lo ha sottolineato la terza sezione del Consiglio di Stato con la sentenza 14 novembre 2019, n. 8563 , depositata lo scorso 19 dicembre.
Si ricorda che, con la sentenza 27 novembre 2018, n. 6714 , la quarta sezione del Consiglio di Stato aveva affermato la legittimità del regolamento comunale che fissa in 500 metri la distanza minima delle sale giochi da obiettivi sensibili (quali ad esempio scuole ed ospedali), in quanto le esigenze di prevenzione della ludopatia nei soggetti deboli prevalgono rispetto agli interessi commerciali delle imprese che operano nel settore.
Nell’occasione, i giudici amministrativi avevano inoltre sottolineato quanto segue:
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