Servizio PCE dopo la scadenza del 1° dicembre: come aderire fuori termine
Il 1° dicembre 2025 è scaduto il termine per effettuare il PCE 2025: tutti coloro infatti che, nel corso del 2024, anche se per un breve periodo, sono stati iscritti all’Albo e hanno esercitato la professione (requisito identificabile dal possesso della posizione IVA in forma individuale e/o associata e/o come socio di società tra professionisti), avevano l’obbligo di comunicare i dati reddituali utilizzando il servizio PCE 2025 entro lunedì 1° dicembre.
Dal 2 dicembre è possibile comunque aderire al servizio PCE fuori termine con possibilità di versare le eccedenze contributive in unica soluzione o in 2, 3 o 4 rate.
CPB: Coloro che hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui al D.Lgs. n. 13/2024, così come modificato dal D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108, dovranno comunicare il reddito effettivamente prodotto nell’anno precedente e non il reddito concordato.
Delega a persona di fiducia: a partire da quest’anno è possibile autorizzare una persona di fiducia a presentare la propria comunicazione dei dati reddituali, delegandolo tramite il nuovo servizio “Delega”, disponibile all’interno dei Servizi Online
Servizio PPC: tramite il servizio PPC, si potranno generare gli avvisi di pagamento, PagoPA o MAV, della prima rata/rata unica delle eccedenze contributive, comprensiva del contributo di maternità se dovuto, da versare entro il 22/12/2025 e pagabili anche con la Carta di Credito Dottori Commercialisti utilizzando il servizio MCC.
Regolarizzazione spontanea: sarà possibile regolarizzare spontaneamente la tardiva comunicazione dei dati reddituali dal 23 dicembre 2023 compilando la domanda online di regolarizzazione spontanea (servizio DRS – “Domanda di regolarizzazione spontanea) che si trova all’interno delle “domande online” dell’area riservata.
Benefici premiali: si ricorda che anche quest’anno, per versamenti corrispondenti ad un’aliquota pari o superiore al 22%, sarà riconosciuto un 5% in più di contributo. Come di consueto la premialità è riconosciuta in misura piena a coloro che non possono far valere periodi di iscrizione antecedenti alla riforma del 2004, mentre è riproporzionata per coloro che vantano periodi contributivi fino al 2003.