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Stabilite le modalità di rimborso al contribuente delle somme iscritte a ruolo ma non dovute

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Ai fini del rimborso al contribuente delle somme iscritte a ruolo e da lui pagate, ma successivamente riconosciute indebite, si applica l’art. 26, commi 1 e 1-bis, del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112: lo prevede undecreto del Mef del 13 settembre scorso, pubblicato  ora in Gazzetta Ufficiale.

In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2020 si applicano le seguenti regole:

  1. l’ente creditore incarica dell’effettuazione del rimborso l’agente della riscossione, il quale anticipa le somme;
  2. l’ente creditore disporrà la restituzione a favore dell’agente della riscossione delle somme dallo stesso anticipate (con regole specifiche per le somme relative ad enti creditori diversi dallo Stato);
  3. di conseguenza, dalla data del 1° gennaio 2020 non si applicherà più l’art. 57-bis del D.Lgs. n. 112/1999.

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