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Trattamento integrativo non spettante: soglia reddituale da verificare in dichiarazione

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I contribuenti che nel corso del periodo d’imposta 2025 hanno percepito il trattamento integrativo (ex bonus Renzi) senza averne diritto, avendo poi superato il limite di reddito di 15.000 euro, devono restituire l’importo non spettante in sede di dichiarazione annuale.

Nel modello 730, questa operazione si gestisce principalmente nel Quadro C (Sezione V), dove i sostituti d’imposta indicano le somme erogate e non spettanti. Per chi utilizza il modello Redditi PF, invece, l’operazione trova posto nell’analogo quadro RC.

Normativa di riferimento

l fine di ridurre la tassazione sul lavoro dipendente, il D.L. 5 febbraio 2020, n. 3, convertito nella Legge 2 aprile 2020, n. 21 ha sostituito la disciplina del vecchio “bonus IRPEF” (conosciuto anche come “bonus Renzi”) con l’introduzione del c.d. “trattamento integrativo”: si tratta di una rimodulazione del precedente bonus IRPEF e consiste in un trattamento integrativo ai titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti (capienza di imposta).

Dal 1° gennaio 2022 è stata abbassata da 28.000 a 15.000 euro la soglia reddituale che dà diritto al bonus. Il trattamento integrativo è riconosciuto altresì se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro a condizione che la somma delle detrazioni:

  • per familiari a carico (coniuge, figli, altri familiari di cui all’art. 12 TUIR);
  • per redditi da lavoro dipendente e assimilato (art. 13, comma 1, TUIR);
  • per interessi passivi ed oneri accessori pagati a seguito di prestiti o mutui agrari di ogni specie (art. 15, comma 1, lett. a), del TUIR) limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2021;
  • per interessi passivi ed oneri accessori dovuti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili, contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR) limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2021;
  • per interessi passivi ed oneri accessori pagati a seguito di mutui garantiti da ipoteca, contratti per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (art. 15, comma 1-ter, del TUIR) limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2021;
  • per spese sanitarie (art. 15, comma 1, lett. c), TUIR) superiori a 15.493,71 euro, per l’acquisto di veicoli per persone con disabilità e spese per l’acquisto di cani guida, tutte sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data;
  • per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (art. 16-bis TUIR) sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data;
  • tutte le detrazioni previste da altre disposizioni normative relative a spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data. Si tratta, in particolare, delle rate residue derivanti dalle detrazioni spettanti per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 per:

sia di ammontare superiore all’imposta lorda di cui al rigo 16 del modello 730-3.

L’art. 1, comma 3 della Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) conferma che, anche per il 2025 le somme riconosciute a titolo di trattamento integrativo della retribuzione, per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, siano erogate a condizione che l’imposta lorda sia superiore all’importo della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a), del TUIR, diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno. Tale previsione era stata introdotta per il solo 2025 dal comma 3 dell’art. 1, D.Lgs. n. 216/2023.

TRATTAMENTO INTEGRATIVO 2025 (Modello 730 o Redditi PF 2026)
Reddito complessivo Importo Condizioni
Fino a 15.000 euro 1.200 euro Imposta lorda, da determinarsi sui redditi di lavoro dipendente (no pensione) e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, è di importo superiore alla detrazione spettante ai sensi dell’art. 13, comma 1, del TUIR, diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
Tra 15.000 e 28.000 euro Differenza tra “determinate detrazioni” e imposta lorda Il trattamento integrativo viene riconosciuto solo a condizione che la somma di determinate detrazioni (lavoro dipendente, interessi passivi, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio ecc.) sia di ammontare superiore all’imposta lorda. In questi casi, il trattamento integrativo spetta (comunque entro un massimo di 1.200 euro) in misura pari alla differenza tra la somma di tali detrazioni e l’imposta lorda.
Oltre 28.000 euro Non spettante.

Conguaglio

Il Bonus IRPEF fruito durante l’anno è indicato nel rigo C14 del quadro C (oppure in RC14, se si utilizza il modello Redditi PF) che da quest’anno accoglie anche la nuova riduzione del cuneo fiscale ex art. 1, commi 49, Legge n. 199/2025:

  • se il datore di lavoro lo ha applicato in misura inferiore a quella spettante, oppure ha riconosciuto il trattamento senza erogarlo, l’importo può essere recuperato con il 730 e portato a conguaglio nel prospetto di liquidazione;
  • in modo analogo, se dal calcolo finale emerge un trattamento integrativo superiore a quello dovuto, il modello 730 espone la somma da restituire. Ciò accade, tipicamente nel caso di più rapporti di lavoro nel medesimo periodo d’imposta (ragion per cui si ricorda che è facoltà del dipendente rinunciare all’agevolazione con apposita dichiarazione da fornire al datore).

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