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Verifica fiscale e consulenza “globale”: compenso aggiuntivo ammesso se congruo

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Con l’ordinanza n. 22908 dell’8 luglio 2026, la Corte di Cassazione ha affrontato una questione di particolare interesse per i professionisti: l’individuazione dell’ambito oggettivo di un contratto di consulenza continuativa remunerato con compenso forfetario annuo e la possibilità di richiedere un corrispettivo ulteriore per prestazioni rese in occasione di una verifica fiscale.

La controversia trae origine da un contratto di consulenza “globale” stipulato tra un commercialista e una società, a fronte di un compenso annuo predeterminato. In seguito a una verifica della Guardia di finanza, il professionista aveva prestato assistenza predisponendo osservazioni al processo verbale di constatazione e un parere sulla possibilità di accedere al cosiddetto condono tombale, chiedendo un compenso aggiuntivo rispetto al forfait pattuito.

La Suprema Corte conferma l’impostazione della Corte d’Appello, ritenendo immune da censure l’interpretazione del contratto resa dal giudice di merito secondo i criteri degli artt. 1362 e ss. c.c. In particolare, viene richiamato il D.M. 2 settembre 2010, n. 169, distinguendo tra la consulenza aziendale continuativa e generica disciplinata dall’art. 55 e l’attività di assistenza e consulenza tributaria prevista dall’art. 46, comma 3.

Secondo la Cassazione, il contratto di consulenza globale, remunerato mediante compenso forfetario, è riconducibile alla fattispecie dell’art. 55 del D.M. n. 169/2010, che disciplina la consulenza continuativa e prevede onorari concordati in funzione della durata e del contenuto dell’incarico, nonché della natura e dell’importanza dell’azienda.

Diversamente, l’assistenza prestata in occasione della verifica fiscale integra una consulenza tributaria relativa a “problemi specifici”, contemplata dall’art. 46, comma 3, del medesimo Decreto, che comprende l’assistenza nella scelta dei comportamenti e delle difese più opportune e prevede espressamente la cumulabilità dei relativi compensi con quelli spettanti per altre prestazioni professionali.

La Corte ribadisce inoltre il consolidato principio secondo cui l’interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito non deve rappresentare l’unica soluzione astrattamente possibile, essendo sufficiente che costituisca una lettura plausibile e rispettosa dei criteri ermeneutici dettati dal Codice civile.

L’ordinanza, tuttavia si sofferma altresì sui motivi di ricorso relativi alla quantificazione del compenso.

La Cassazione rileva infatti che la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi sulle contestazioni formulate dalla società circa la congruità della somma richiesta dal professionista rispetto alle attività effettivamente svolte.

Per tale ragione la sentenza è stata cassata con rinvio, affinché il giudice di merito proceda all’esame della misura del compenso richiesto, una volta accertato che le prestazioni esulavano dall’oggetto del contratto di consulenza continuativa.

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