Assegno integrativo caso morte: esenzione confermata
Non costituisce materia imponibile, l’indennità erogata al coniuge, ai figli minori o agli aventi causa, in caso di morte del dipendente in forza di un regolamento aziendale con contratto di assicurazione stipulato dal datore di lavoro (contraente/beneficiario) per la copertura del proprio rischio.
L’Agenzia delle Entrate si è espressa in tal senso con la risposta n. 301/2025.
Nel caso di specie al fine di garantire una protezione temporanea ai familiari e/ o ai beneficiari designati, la Società istante, in caso di morte del lavoratore (partner), si impegna a corrispondere:
- una somma denominata “Temporanea Caso Morte (TCM)”, riconosciuta ai beneficiari che il partner individua mediante “comunicazione scritta e controfirmata”, pari ad euro 1.300.000;
- una rendita denominata “Assegno Integrativo Caso Morte (AICM)”, riconosciuta al coniuge, ai figli minori o agli aventi causa, in misura pari ad euro 125.000 annui, dovuta a partire dall’anno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e fino al 30 giugno che segue la data in cui il partner avrebbe compiuto 62 anni.
La promessa di indennizzo è una “garanzia aggiuntiva e non sostitutiva di quella prevista generalmente dal CCNL”.
Per far fronte a tali obbligazioni, la Società ha stipulato apposite polizze assicurative nelle quali è contraente e beneficiario, mentre il dipendente è del tutto estraneo al rapporto assicurativo”.
Circa il trattamento fiscale delle suddette somme a titolo di assegno integrativo su cui l’istante ha chiesto lumi, l’Agenzia delle Entrate si rifà all’art. 6, comma 2 del D.P.R. n. 917/1986, TUIR (esenzione proventi da invalidità permanente o da morte), considerando anche che nel caso di specie:
- l’obbligo di pagamento dell’indennità deriva da un regolamento aziendale e
- il contratto di assicurazione viene stipulato dal datore di lavoro (contraente/ beneficiario) per la copertura del proprio rischio.
Tenuto conto che l’indennità, predeterminata sulla base del regolamento aziendale, viene erogata dal datore di lavoro, al coniuge, ai figli minori o agli aventi causa, in caso di morte del dipendente, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del TUIR, non costituisce reddito imponibile indipendentemente dalla modalità di erogazione in forma di capitale o di rendita.