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Trasferte in taxi pagate in contanti: il rimborso al dipendente è tassato con l’aliquota marginale

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L’istanza proviene da un Ministero chiamato a rimborsare a una dipendente le spese taxi sostenute in occasione di tre missioni, in parte in Italia e in parte all’estero. Il punto critico riguarda gli spostamenti effettuati in Italia, per i quali la lavoratrice ha pagato il taxi in contanti e non con strumenti tracciabili. L’amministrazione istante ritiene che, ai sensi dell’art. 51, comma 5, TUIR, i rimborsi di tali spese interne al territorio dello Stato debbano essere assoggettati a tassazione, proprio in ragione della modalità di pagamento in contanti. Di conseguenza ipotizza l’applicazione della ritenuta IRPEF con l’aliquota massima dello scaglione di riferimento del dipendente (23%, 35% o 43%).

Il perimetro dell’esenzione: tracciabilità come condizione – L’Agenzia richiama il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente sancito dall’art. 51, comma 1, TUIR, che include tra i redditi imponibili anche i rimborsi spese, salvo espresse deroghe. In particolare, il comma 5 dello stesso articolo disciplina le indennità e i rimborsi per trasferte fuori dal territorio comunale, distinguendo tra indennità forfetarie e rimborsi analitici di spese documentate di vitto, alloggio, viaggio e trasporto.

Per le spese sostenute nel territorio dello Stato, l’ultimo periodo del comma 5 stabilisce che i rimborsi relativi a vitto, alloggio, viaggio e trasporto tramite autoservizi pubblici non di linea (quindi taxi) non concorrono a formare reddito solo se i pagamenti sono effettuati con mezzi tracciabili (versamento bancario o postale o altri sistemi previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997). La tracciabilità diventa quindi condizione necessaria per l’esenzione; in assenza di tale requisito, il rimborso ricade nel reddito imponibile.

Tassazione e ritenuta in capo al datore di lavoro – Sul piano operativo, l’Agenzia richiama l’art. 29, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, che disciplina le ritenute operate dalle amministrazioni dello Stato sui redditi di lavoro dipendente. Per le somme riconducibili alle indennità di cui all’art. 51, commi 58, TUIR, la ritenuta va applicata, di regola, con l’aliquota corrispondente allo scaglione di reddito più elevato della categoria o classe di stipendio del percipiente al momento del pagamento.

In presenza di rimborsi taxi per trasferte in Italia pagati in contanti, tali somme costituiscono quindi reddito di lavoro dipendente da assoggettare a tassazione ordinaria, con ritenuta alla fonte applicata con l’aliquota marginale del dipendente. Per contro, i rimborsi relativi a spese taxi pagate con strumenti tracciabili restano esclusi da imposizione, purché ricorrano tutte le ulteriori condizioni del comma 5 dell’art. 51 TUIR.

Profilo Taxi in Italia pagato con strumenti tracciabili Taxi in Italia pagato in contanti
Norma di riferimento Art. 51, comma 5, ultimo periodo, TUIR. Art. 51, commi 1 e 5, TUIR; art. 29 D.P.R. n. 600/1973.
Condizione chiave Pagamento con versamento bancario/postale o altri sistemi ex art. 23 D.Lgs. n. 241/1997. Pagamento in contanti, assenza di tracciabilità.
Trattamento fiscale del rimborso Non concorre a formare reddito di lavoro dipendente se documentato e riferito a trasferta/missione fuori comune. Concorre integralmente a formare reddito di lavoro dipendente.
Ritenuta IRPEF Non dovuta sul rimborso esente. Dovuta con applicazione dell’aliquota marginale nello scaglione più elevato del dipendente.
Impatto operativo per il datore Nessuna imposizione sul rimborso; fondamentale presidiare la tracciabilità dei pagamenti. Obbligo di assoggettare il rimborso a ritenuta alla fonte e di considerarlo nel reddito imponibile del dipendente.

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