Bilancio delle micro imprese: i limiti dimensionali e passaggio tra le diverse forme
Le “micro imprese” sono società che hanno la possibilità di redigere un bilancio particolarmente semplificato in relazione al fatto che non superano determinati limiti dimensionali particolarmente ridotti.
Il Codice civile riconosce, ai fini della redazione del bilancio, tre categorie di imprese:
- le società di medie o grandi dimensioni, che devono redigere il bilancio in forma ordinaria;
- le piccole società, che possono redigere il bilancio in forma abbreviata;
- le micro imprese, cui è dedicato un regime semplificato.
Per individuare il regime applicabile nella predisposizione del bilancio da parte dell’impresa occorre, quindi, verificare il rispetto di determinati limiti dimensionali.
In particolare, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 16, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 125/2024, l’art. 2435-ter, comma 1, del Codice civile, prevede che sono considerate micro-imprese le società di cui all’art. 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 220.00 euro (il precedente valore era 175.000 euro);
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro (il precedente valore era 350.000 euro);
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.”.
| Limiti dimensionali | Micro imprese | Bilancio abbreviato | Bilancio ordinario |
| Totale dell’attivo dello Stato patrimoniale | ≤ 220.000 euro (in precedenza 175.000 euro) | ≤ 5,5 milioni di euro (in precedenza 4,4 milioni di euro) | > 5,5 milioni di euro (in precedenza 4,4 milioni di euro) |
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | ≤ 440.000 euro (in precedenza 350.000 euro) | ≤ 11 milioni di euro (in precedenza 8,8 milioni di euro) | > 11 milioni di euro (in precedenza 8,8 milioni di euro) |
| Dipendenti occupati in media durante l’esercizio | ≤ 5 unità | ≤ 50 unità | > 5 unità |
Fatte salve le specificità previste dall’art. 2435-ter del Codice civile, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall’art. 2435-bis del Codice civile in materia di bilancio abbreviato.
Per le società di nuova costituzione, il superamento dei limiti dimensionali deve essere verificato nel primo esercizio di attività. Per cui la facoltà di redigere il bilancio con le semplificazioni previste può essere applicata già per il documento relativo al primo esercizio in cui non sono superati due dei limiti indicati. Laddove la durata del primo esercizio sia inferiore (o superiore) a 12 mesi, i valori di riferimento non dovrebbero essere ragguagliati ad anno.
Per quanto riguarda la determinazione del numero dei dipendenti occorre procedere determinando la media giornaliera degli occupati durante l’esercizio.
Esempio: se sono impiegati 5 dipendenti per 100 giorni e 4 dipendenti per 265 giorni i dipendenti occupati in media durante l’esercizio sono determinati come
[(5×100) + (4 x 265)]: 365 = 4,27.
In caso di impiego di lavoratori a tempo parziale (part time), essi sono computati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno. L’arrotondamento all’unità superiore dovrà avvenire per la sola frazione superiore alla metà dell’orario a tempo pieno.
Passaggio a forma di rango inferiore
Per il passaggio da una forma all’altra di rango inferiore, in linea con le previsioni degli artt. 2435 bis (bilancio in forma abbreviata) e 2435 ter (bilancio per microimprese) si deve ritenere che:
- il passaggio avviene quando, per il secondo esercizio consecutivo,
- le società abbiano superato due dei limiti sopra indicati.
La formulazione “secondo esercizio consecutivo”, in un’ottica prudenziale, deve essere interpretata nel senso che il passaggio a un bilancio di livello superiore possa avvenire a partire dall’esercizio nel quale, per la seconda volta consecutiva, vengono superati due dei tre limiti anzidetti.
| Situazione di partenza | Situazione finale (rango inferiore) |
| Bilancio in orma ordinaria | Bilancio in forma abbreviata |
| Bilancio in forma abbreviata | Bilancio delle microimprese |
| Verifica parametri dimensionali Non superamento 2 su 3 limiti (non necessariamente gli stessi) bilanci al 31/12/2023 – 31/12/2024 |
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| Facoltà passaggio ad altra forma di rango inferiore per il bilancio al 31/12/2025 | |



