Bilancio nei 180 giorni: solo in casi specifici
Sia l’art. 2364 c.c., per le s.p.a., sia l’art. 2478-bis c.c., per le s.r.l., prevedono la possibilità che il bilancio sia approvato entro 180 giorni, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni
- redazione del bilancio consolidato;
- quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società.
Gli amministratori devono segnalare nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione, mentre il verbale di approvazione del bilancio deve evidenziare la proroga.
L’atto costitutivo e lo statuto devono prevedere la possibilità di approvare il bilancio entro il termine “lungo”. Le particolari esigenze concernenti la struttura e l’oggetto dell’attività, tuttavia, non devono essere dettagliatamente previste nei menzionati documenti, essendo sufficiente, al fine di ottenere la proroga, l’inserimento del tenore letterale delle norme previste dal Codice civile.
Nella pratica, la proroga è ammessa anche con riferimento alla struttura della società.
In proposito, la presenza di sedi secondarie, anche estere, che richiedono maggiore tempo per determinare i valori di bilancio, permette l’approvazione del bilancio con applicazione del termine dei 180 giorni.
Circa le altre cause che permettono di usufruire del citato termine di 180 gg, individuate nella pratica, si segnalano:
- adozione del sistema di tassazione di gruppo (consolidato nazionale o mondiale) previsto dagli artt. 117 ss. del TUIR;
- partecipazione della società ad operazioni straordinarie o di ristrutturazione aziendale;
- creazione di patrimoni destinati a specifici affari, ai sensi degli artt. 2447-bis e 2447-septies c.c.;
- per le società che lavorano nel campo dell’edilizia, la necessità di approvazione degli stati di avanzamento da parte del committente;
- per le società proprietarie di più punti vendita in più centri commerciali, la necessità di verificare i dati contabili, specie in presenza di contabilità separate;
- modifiche legislative che impongono l’adozione di nuovi principi contabili;
- riorganizzazione interna dell’organigramma aziendale, se effettuato in prossimità dell’approvazione del bilancio;
- dimissioni degli amministratori a ridosso del termine ordinario di convocazione dell’assemblea;
- modifiche del sistema informatico, per effetto del nuovo addestramento del personale addetto alla contabilità.
Ulteriori casistiche possono essere rappresentate da eventi eccezionali come calamità o gravi malattie dell’amministratore.



