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Conciliazione giudiziale su crediti indebitamente compensati: pronti i codici tributo

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Con la risoluzione n. 25/2026 , l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento in F24, delle somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale di cui agli artt. 48 e seguenti del D.Lgs. n. 546/1992 su atti di recupero dei crediti indebitamente compensati (in quanto non spettanti o inesistenti) ex art. 38-bis del D.P.R. n. 600/1973.

Tra i codici tributo di nuova istituzione:

  • “CT01” denominato “Recupero credito d’imposta per piccole e medie imprese e relativi interessi – Conciliazione”;
  • “CT02” denominato “Sanzioni correlate al recupero del credito d’imposta per piccole e medie imprese – Conciliazione”;
  • “CT03” denominato “Recupero credito d’imposta per incremento occupazione e relativi interessi – Conciliazione”;
  • “CT04” denominato “Sanzioni correlate al recupero del credito d’imposta per incremento occupazione – Conciliazione”;
  • “CT05” denominato “Recupero credito d’imposta investimenti aree svantaggiate e relativi interessi – Conciliazione”;
  • “CT06” denominato “Sanzioni correlate al recupero del credito d’imposta investimenti aree svantaggiate – Conciliazione”;
  • “CT07” denominato “Recupero crediti d’imposta da agevolazioni diverse da investimenti in aree svantaggiate, incentivi occupazionali ed incentivi alle piccole e medie imprese e relativi interessi – Conciliazione”;
  • “CT08” denominato “Sanzioni correlate al recupero dei crediti d’imposta da agevolazioni diverse da investimenti in aree svantaggiate, incentivi occupazionali ed incentivi alle piccole e medie imprese – Conciliazione”;
  • Ecc.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, secondo le modalità di compilazione indicate nella risoluzione.

Per le imposte quali IRAP, Addizionale regionale IRPEF, Addizionale comunale IRPEF, IRPEF, IRPEG/IRES, IVA, ritenute d’acconto, imposta sostitutiva, i codici già esistenti per le ipotesi di conciliazione, sono utilizzati anche per il versamento delle somme dovute a seguito di conciliazione su atti emessi ai sensi dell’art. 38-bis del D.P.R. n. 600/1973 per il recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione.

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