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Dogane: chiarimenti su revisione della dichiarazione e ravvedimento operoso

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Con la circolare n. 19/2026 del 21 luglio 2026,  l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito ulteriori chiarimenti sull’adempimento spontaneo in ambito doganale, sostituendo integralmente la precedente circolare n. 16/2026.

Il documento interviene, in particolare, sulla revisione della dichiarazione su istanza di parte e sul ravvedimento operoso, alla luce delle disposizioni del D.Lgs. n. 141/2024 (Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione – DNC), del D.Lgs. n. 472/1997 e del Codice doganale dell’Unione (Regolamento UE n. 952/2013), precisando l’ambito applicativo dei due istituti e le modalità operative di regolarizzazione.

L’aspetto di maggiore interesse riguarda il rapporto tra revisione della dichiarazione, esimente dalla sanzione e ravvedimento operoso.

L’Agenzia delle Dogane chiarisce infatti che la revisione della dichiarazione su istanza di parte, disciplinata dall’art. 42 DNC, può essere presentata:

  • entro tre anni dallo svincolo
  • anche quando il contribuente abbia già avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’avvio di attività di accertamento.

In tale ipotesi viene meno esclusivamente l’esimente prevista dall’art. 96, comma 13, DNC, ma resta possibile ricorrere al ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, purché non sia stato notificato l’avviso di accertamento.

La circolare distingue inoltre le diverse modalità di adempimento spontaneo a seconda del momento in cui interviene la regolarizzazione.

Prima dello svincolo delle merci non trova applicazione la revisione su istanza di parte; tuttavia, il contribuente che accetta le risultanze del verbale di constatazione redatto in sede di controllo può accedere al ravvedimento operoso ai fini della riduzione della sanzione.

Dopo lo svincolo, invece, la revisione della dichiarazione rappresenta lo strumento ordinario di regolarizzazione, con possibilità di beneficiare dell’esimente sanzionatoria ovvero del ravvedimento operoso, a seconda delle circostanze ostative previste dalla normativa.

Particolare rilievo assumono anche i chiarimenti sulle modalità di pagamento.

I diritti doganali e gli eventuali interessi possono essere versati mediante liquidazione in dichiarazione con addebito sul conto di debito, mentre la sanzione deve essere corrisposta mediante bonifico bancario.

L’Agenzia delle Dogane precisa inoltre che il ravvedimento si perfeziona con l’accredito delle somme sul conto dell’ufficio doganale competente e non con la mera disposizione del bonifico.

La circolare affronta, inoltre, il coordinamento tra ravvedimento operoso e fattispecie penali previste dall’art. 112 DNC, chiarendo che il pagamento integrale di tributo, interessi e sanzione, anche in misura ridotta ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, può determinare, a seconda dei casi, l’estinzione del reato ovvero la causa di non punibilità.

A tal fine, viene precisato che il ravvedimento deve essere integrale, poiché quello parziale produce effetti esclusivamente sul piano tributario.

Infine, l’Amministrazione fornisce indicazioni operative sulcumulo giuridico delle sanzioni, sul ravvedimento parziale, sul trattamento delle differenze minime negli errori di calcolo di interessi e sanzioni e sulla determinazione degli interessi dovuti, distinguendo tra diritti di confine, per i quali trova applicazione l’art. 114 del Codice doganale dell’Unione, e gli altri diritti doganali, per i quali continuano ad applicarsi gli interessi al tasso legale.

Sulcumulo giuridico: l’ipotesi di concorso di più violazioni è quella del concorso materiale ovvero di più violazioni della stessa norma con più azioni od omissioni.

In altri termini, il cumulo giuridico di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997 è applicabile ad una pluralità di errate dichiarazioni (art. 79 DNC).

Pertanto, per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, è utilizzabile il ravvedimento operoso applicando il cumulo della sanzione ex art. 12 D.Lgs. n. 472/1997.

In applicazione di quanto previsto dal comma 8 dell’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997, l’istituto del cumulo giuridico, ove il contribuente intenda utilizzare il ravvedimento operoso, è spendibile esclusivamente per le violazioni della medesima disposizione commesse all’interno del medesimo periodo di imposta (anno solare).

Resta preclusa al contribuente la possibilità di fondere in un unico calcolo di cumulo violazioni doganali commesse in annualità differenti, per le quali dovranno invece essere eseguiti separati adempimenti con separati calcoli sanzionatori.

Qualora, invece, le violazioni non abbiano formato oggetto di ravvedimento operoso e debba essere l’ufficio doganale ad irrogare la sanzione, si utilizzerà il cumulo giuridico anche qualora le violazioni siano state commesse su dichiarazioni doganali presentate in annualità differenti.

In base a quanto disposto dal comma 2-bis dell’art. 13 D.Lgs. n. 472/1997, nel caso di sanzione determinata con applicazione del cumulo giuridico, ai fini della misura della riduzione della sanzione nell’ambito del ravvedimento operoso, il contribuente dovrà far riferimento alla data in cui è stata commessa la prima violazione ricompresa nel cumulo.

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