Holding che non distribuisce dividendi: è abuso del diritto?
Detenere partecipazioni tramite una società di capitali che ha per oggetto la gestione di partecipazioni (holding) è una scelta legittima e diffusissima tra i contribuenti imprenditori e investitori. Quando però i dividendi restano nella holding, occorre prestare attenzione a possibili rischi di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Normativa di riferimento
In capo alla persona fisica la tassazione dei dividendi avviene al momento della percezione, con imposta sostitutiva del 26%. Diversamente, i passaggi infragruppo tra società di capitali applicano le previsioni di cui all’art. 89 del TUIR secondo cui: “gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all’articolo 47, comma 7, dalle società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), non concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell’ente ricevente per il 95% del loro ammontare”.
Operativamente, pertanto, in questo caso gli importi scontano la tassazione su una base imponibile ridotta (IRES al 24% sul 5% del dividendo), con un’aliquota effettiva pari a circa 1,2% per la società ricevente. Tali regole evitano una duplicazione dell’imposizione economica e compensano la possibilità per le società di dedurre costi collegati alle partecipazioni.
Analogo regime agevolato si applica alle plusvalenze realizzate in regime di participation exemption (PEX – art. 87 TUIR), rendendo conveniente mantenere utili e plusvalenze all’interno della holding quando l’obiettivo è il reinvestimento o la crescita del gruppo.
Le indicazioni del MEF
L’Atto di indirizzo emanato dal MEF il 27 febbraio 2025 sull’abuso del diritto segnala che possono rientrare in una situazione di abuso del diritto “anche i differimenti di imposizione, cioè le situazioni nelle quali il contribuente consegue un vantaggio finanziario, purché si tratti di un rinvio della tassazione sine die o significativamente posticipato, dunque non meramente temporaneo”.
In questi termini, la pratica di:
- non distribuire mai utili
- per rinviare indefinitamente l’imposizione in capo alle persone fisiche
- può integrare una fattispecie abusiva, purché ne ricorrano gli altri presupposti (assenza di valide motivazioni extrafiscali).
Si ricorda che affinché un’operazione o una serie di operazioni possa essere considerata abusiva, l’Amministrazione finanziaria deve identificare e provare il congiunto verificarsi di tre presupposti costitutivi:
- realizzazione di un vantaggio fiscale “indebito”, costituito da ‘benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario’;
- assenza di “sostanza economica” dell’operazione o delle operazioni poste in essere, consistenti in ‘fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali’;
- essenzialità del conseguimento di un “vantaggio fiscale”.



