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Investimenti in start-up, sono tuttora “congelate” le misure introdotte dalla legge di Bilancio 2019

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L’art. 1, comma 218, della legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha disposto, per il solo anno 2019:

  1. l’aumento dal 30 al 40 per cento delle agevolazioni previste dall’art. 29 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, a favore dei soggetti Irpef e Ires che investono in start up innovative;
  2. che nei casi di acquisizione dell’intero capitale sociale di start up innovative da parte di soggetti passivi Ires, diversi da imprese start up innovative, tali aliquote siano incrementate dal 30 al 50 per cento, a condizione che l’intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno tre anni.

Ora, con la Risposta all’istanza di interpello 11 ottobre 2019, n. 410, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che al momento “non sussistono le condizioni per poter dare applicazione” alle citate norme contenute nella legge di Bilancio 2019: la prevista autorizzazione della Commissione Ue, infatti, non è ancora intervenuta. Al riguardo si ricorda che:

  1. con il D.M. 7 maggio 2019, il Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva dettato – in attuazione dell’art. 29 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dell’art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modifiche dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33 – la disciplina relativa agli incentivi fiscali riconosciuti per gli investimenti in start-up innovative e Pmi innovative;
  2. le agevolazioni in esame si applicano ai soggetti passivi Irpef e Ires che effettuano un “investimento agevolato” in una o più start-up innovative o Pmi innovative ammissibili nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016;
  3. a tal fine, per “investimento agevolato” si intende:
    • il conferimento in denaro iscritto alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote della start-up innovativa, della Pmi innovativa o della società di capitali che investe prevalentemente in start-up innovative o Pmi innovative;
    • l’investimento in quote degli oicr di cui sopra, può essere effettuato anche attraverso organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o Pmi innovative ammissibili.

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