Superbonus: corsa contro il tempo per non perdere la detrazione
Innanzitutto, si ricorda che il 31 dicembre termina – fatti salvi alcuni interventi su immobili danneggiati da eventi sismici – la possibilità di fruire della maxidetrazione prevista dall’art. 119 del D.L. n. 34/2020. La scadenza vale anche per la realizzazione degli interventi che danno diritto al superbonus che rientrano in un SAL.
Pertanto i contribuenti si trovano a dover “accelerare” i lavori e i pagamenti per poter fruire eventualmente delle detrazioni più elevate. Al riguardo si ricorda che i suddetti interventi sono detraibili in base al principio di cassa (spese effettivamente pagate nell’anno di riferimento) per i soggetti non titolari di reddito di impresa.
Assume rilevanza, pertanto:
- il momento del sostenimento della spesa (non la realizzazione dei lavori),
- se la spesa è sostenuta nella finestra temporale agevolata, la detrazione spetta anche se i lavori agevolati vengono realizzati successivamente.
Il momento di sostenimento della spesa è quello del suo pagamento il quale deve avvenire mediante il c.d. “bonifico parlante”, di cui all’art. 1, comma 3, del D.M. n. 41/1998 e all’art. 6, comma 1, lett. e), del D.M. n. 159844/2020.
Rileva, in particolare, la data di inserimento dell’ordine del bonifico (non quella dell’esecuzione o della valuta).
Fatture emesse con sconto: L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta 9 luglio 2024, n. 146, ha fornito interessanti chiarimenti in materia di Superbonus 110% di cui al D.L. n. 34/2020 e ss.mm.ii. con fatture emesse a fine anno:
- in ipotesi di errori nelle fatture trasmesse a dicembre 2023 che non sono state ritrasmesse allo SdI entro i termini dei dodici giorni,
- anche se si provvede a sanare la violazione tramite ravvedimento operoso, non è possibile retrodatare l’efficacia delle fatture a dicembre 2023.